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E’ il caso di una giovane donna che a motivo di un banale «leiomioma» dell’utero, veniva privata della sua fertilità e femminilità e che ha ottenuto la somma di 240 mila € di risarcimento dopo una consulenza tecnica preventiva. Un errore di indicazione che lascia non pochi dubbi sul “valore economico” che rappresenta un paziente per una struttura sanitaria.

Abbiamo valutato il caso e in brevissimo tempo abbiamo redatto consulenza medicolegale utile all’istaurarsi di un ricorso 696 bis (consulenza tecnica preventiva) dove il consulente nominato dal giudice ha centrato perfettamente le problematiche del caso redigendo in verità una buone relazione medico legale che ha convinto i convenuti (a fronte di uno “sconto”) al pagamento del risarcimento. Pubblico questa relazione e la ctu per mettere in rilievo dei punti fondamentali tecnici:

  • Discussione adeguata sulla indicazione al trattamento chirurgico;
  • Discussione intelligente sull’adeguatezza dell’informazione data alla paziente.

Il primo punto_ Vedete, spesso a fronte di «overtreatment», i consulenti tecnici valutano l’intervento fatto come “possibile e non colposo” per il solo motivo che si potesse fare astrattamente per quella patologia. Ossia prendono un concetto giuridico che serve a costruire il nesso causale, per giustificare una complicanza come non colposa. Cosa che spesso mi manda in bestia.

Il secondo punto_ Questo è strettamente collegato al primo, perché, ove esistono più modi per risolvere un problema clinico, il paziente va informato adeguatamente sul rapporto rischio/beneficio di ognuno dei trattamenti proponibili affinchè possa liberamente autodeterminarsi. La mancanza di tale adeguata informativa è un fatto illecito le cui conseguenze sono totalmente risarcibili indipendentemente dall’adeguatezza tecnica dell’intervento e dalla sua riuscita.

E’ uno dei pochi casi seguiti dal sottoscritto che hanno messo in evidenza la razionalità del CTU e la sua terzietà. Insomma in questo caso il “processo” colposo è stato caratterizzato da: «scorretta indicazione > inadeguata informazione > isteroannessiectomia totale > fistola vaginale > seri postumi invalidanti della paziente che oggi soffre anche di urge incontinence = danno totalmente risarcibile». Ho omesso di allegare le note fatte dal legale rappresentante della ASL perché sono veramente risibili ed hanno fatto arrabbiare non poco il CTU.

Ribadisco l’invito ai colleghi medico-legali e ai ginecologi forensi ad un sereno contraddittorio sul caso presentato e su tutti quelli pubblicati allo scopo di formare in queste pagine un forum positivo ed adeguato all’istruzione dei giovani medico legali e soprattutto agli specializzandi.

 Dr. Carmelo Galipò

(galipo@libero.it)

Scarica i pdf:

Relazione di Parte del caso B. B.

CTU sul caso B.B

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